VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – ART. 570 C.P.

I Supremi Giudici hanno osservato che il reato di cui all’art. 570 comma 2, n. 2 si realizza, a prescindere dall’eventuale inadempimento degli obblighi di natura squisitamente civilistica, solo nel caso in cui sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall’altra, la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirli.

Per gli Ermellini, quindi, come nel caso specifico ed in determinate circostanze, può operare la causa di giustificazione dell’oggettiva incapacità economica dell’obbligato, che, trovandosi in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, non viene condannato per il reato di cui all’art. 570/2 n. 2.

In conclusione, per la Cassazione non è detto che debba essere per forza condannato il padre che si sottrae al puntuale adempimento dell’obbligo di versare l’assegno alla moglie ed ai figli, poiché può capitare che lo stesso non per sua colpa si trovi in un periodo difficile che non gli consente di potervi provvedere. (Cassazione Sezione VI Sentenza n° 33492 del 27.08.2009)

Ma, a confermare che la Suprema Corte ha ormai un orientamento consolidato sul punto, sovviene la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Penale – Sentenza 8.1.2016, n. 535, che ribadisce che il reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2, c.p. ha come presupposto necessario l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del Giudice civile; ed invero, l’inosservanza, anche parziale, non importa automaticamente l’insorgere del reato, di tal che, per configurare l’ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza.

In altri termini, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., nell’ipotesi di non corresponsione dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il Giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal Giudice civile alla violazione della legge penale.