ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

In generale il reato viene definito come “ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale”.

Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo.
L’elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti: la condotta, l’evento, ed il rapporto di causalità.


La
condotta si sostanzia in un’azione o in un’omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato.

Mentre il concetto di condotta è di facile comprensione, l’evento è oggetto di numerose tesi dottrinarie.

Si può dire, comunque, che l’evento è l’effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è necessario poiché la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta).

Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario che la condotta abbia determinato l’evento.

Anche in questo caso vi sono numerose tesi dottrinarie tra cui la teoria della condicio sine qua non, quella della causalità adeguata e quella che si basa sulle leggi scientifiche universali e statistiche.

In linea generale l’elemento soggettivo del reato (artt. 42 e 43 c.p) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere.

L’elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa
o dalla preterintenzione.

Il dolo sussiste quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell’evento; in altre parole, devono concorrere volontà dell’azione e
consapevolezza degli effetti.


La
colpa, invece, sussiste quando il soggetto, pur ponendo in essere
la condotta con volontà, non ha voluto il verificarsi dell’evento, e quest’ultimo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Per definire la preterintenzione è possibile dire che il delitto
preterintenzionale è quello commesso non secondo l’intenzione (dolo), nè contro l’intenzione (colpa), bensì oltre l’intenzione.

Il codice penale disciplina solo l’omicidio preterintenzionale (v. art. 584 c.p.), il quale sussiste quando con atti diretti a percuotere o a produrre lesioni personali si cagiona la morte dell’offeso.