CONFISCA IN CASI PARTICOLARI

Art. 240-bis c.p.

Il presente articolo è stato inserito dall’art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21.

Enuclea in maniera dettagliata tutta una serie di ipotesi nelle quali è prevista la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314316316 bis316 ter317318319319 ter319 quater320322322 bis325416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453454455460461517 ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater452 octies, primo comma, 493 ter512 bis600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies603 bis629644648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis648 ter e 648 ter 1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies617 sexies635 bis635 ter635 quater635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona“.