UTILIZZO O SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O DI ALTRE SOSTANZE AL FINE DI ALTERARE LE PRESTAZIONI AGONISTICHE DEGLI ATLETI
Articolo 586 BIS c.p.
L’articolo 586 bis del codice penale affronta in maniera più decisa e determinate il fenomeno del doping.
Difatti stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze“.