INTERRUZIONE COLPOSA DI GRAVIDANZA

Articolo 593 bis c.p.

Questo nuovo articolo prevede una autonoma fattispecie colposa per chi cagioni l’interruzione della gravidanza o la nascita prematura del feto.

Difatti l’art. 593-bis prevede che: “Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni” mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà“.