VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Articolo 570 bis c.p.

Il nuovo articolo art. 570-bis estende l’applicabilità dell’art. 570 a condotte di natura più marcatamente economica e precisamente stabilisce che: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli“.