INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA NON CONSENSUALE
Art. 593-ter c.p.
Con il presente articolo si tutela la libera determinazione della donna in ordine all’interruzione della gravidanza.
E’ altresì tutelata la salute della donna stessa, oltre alla salute del feto.
L’art. 593-ter dispone che: “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna“, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.