SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI COAZIONE

Articolo 289 ter c.p.

delitti contro la personalità dello Stato sono caratterizzati da una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (art. 49 c.p.), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente.

L’art. 289-ter c.p. punisce “chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione” con la reclusione da venticinque a trenta anni.