PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA
Art. 604-bis c.p.
I, presente articolo mira a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.
Esso dispone che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi“. Previste inoltre aggravanti, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanita’ e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante ex nuovo art. 604-ter.