ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Articolo 452 quaterdecies c.p.

Il presente articolo è stato introdotto con un duplice scopo sia la tutela dell’ambiente che dell’ordine pubblico.

al primo comma stabilisce che: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni“…

In particolare mira a punire in maniera più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti.