MISURA CAUTELARE REALE – SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321 C.P.P.
ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELA
SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321 C.P.P.
La previsione di cui all’art 321 c.p.p. riconosce al Giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato, possa aggravarne o protrarne le conseguenze o agevolarne la commissione di altri reati e il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro deve essere inteso in senso oggettivo, come possibilità di danno futuro, connessa all’effettiva possibilità materiale o giuridica della cosa o del suo uso e deve essere concreto e attuale (Cass. Pen. Sez. IV n. 36884 del 23/05/07, Vathaj), con la conseguenza che al Giudice spetta di accertare in concreto l’effettiva e non la generica possibilità che il bene, avuto riguardo alla sua natura e alle circostanze del fatto, assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione di altri reati (Cass. Pen. Sez. III, n. 11769, 23/01/08, Trulli).
Nella logica del sequestro preventivo, il pericolo non può essere ravvisato nella semplice presenza della struttura abusiva realizzata in zona paesaggisticamente vincolata perché ciò non integra necessariamente il periculum in mora ( Cass. Pen. Sez III n. 40677, 29/09/2016).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza del 5 aprile 2018 n. 15254, è intervenuta sul tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici: la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza e attualità del pericolo.
Nella esegesi operata dai Giudici di legittimità, è emersa in maniera chiara, la necessità di dimostrare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di un approfondito accertamento da parte del Giudice di merito.