RIABILITAZIONE PENALE

L’istituto della riabilitazione penale è definibile come quella procedura che consente a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto di chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l’estinzione degli stessi.

E’ opportuno comunque esaminare nel dettaglio la disciplina ponendo particolare attenzione ai requisiti che legittimano la richiesta.

NELLO SPECIFICO

Accennata la disciplina è necessario attribuire fondamento giuridico ad ogni definizione facendo riferimento ad un testo normativo che la contenga.

Il Codice Penale norma tale istituto all’art. 178 che, rubricato proprio RIABILITAZIONE, così stabilisce:

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.

In sostanza la riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente): la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute.

La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l’ha emessa (ex art. 193 disp. Att. del Codice di Procedura Penale).

Forme speciali di Riabilitazione sono previste per i minorenni e per i militari.