MISURE CAUTELARI – Artt. 272-325 C.P.P.

Le misure cautelari (artt. 272-325 c.p.p.) sono misure adottate dall’Autorità Giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari o nella fase processuale, che hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di determinati beni, al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l’esplicazione dell’attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.

Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell’idoneità di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare.

Inoltre, devono essere osservati:

il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo comeextrema ratio, cioè quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, in cui essa è obbligatoria);

il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione.

La custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei seguenti casi:

donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente o il padre nel caso in cui la madre sia deceduta;

persona che ha superato l’età di 70 anni;

persona affetta da AIDS conclamata.