INCIDENTE PROBATORIO
L’incidente probatorio è un istituto inserito all’art. 392 c.p.p. che ha la funzione di anticipare l’acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari purché pertinente e rilevante ex art. 190 c.p.p.: per l’assunzione di essa, infatti, non è possibile attendere sino al dibattimento. Di norma la prova si forma durante il dibattimento nel contradditorio delle parti, pertanto il legislatore ha previsto che si possa o si debba ricorrere a tale istituto solo in presenza di alcune ipotesi tassativamente previste dal codice; la prova, anche se anticipata, è assunta nel regolare contradditorio delle parti.