ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE
Art. 162 ter c.p.
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo di risarcimento del danno cagionato.
Il Giudice, quindi, dichiara l’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie.
Lo scopo della norma risponde all’esigenza di deflazione del carico giudiziario, offrendo all’imputato un ulteriore strumento per conseguire l’estinzione del reato.