ARMI IMPROPRIE
E’ vietato il porto delle armi improprie, fuori della propria abitazione o appartenenza di esse senza giustificato motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa e specifica destinazione dell’oggetto (Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1984, n. 10832).
La giurisprudenza ha affermato: che la lieve entità del fatto va riferito alla quantità degli oggetti, alle modalità d’uso degli stessi, cioè alla condotta del soggetto e alla personalità dell’imputato in una valutazione complessiva del fatto – reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, se logicamente coerente e congrua (Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1992, n. 5435, Lavalle).
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità è applicabile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (1516365;1). (Fattispecie relativa alla detenzione di coltello a serramanico non a scatto).