ABBREVIATO CONDIZIONATO

La produzione documentale

Tra i riti speciali che è possibile scegliere vi è il giudizio abbreviato.

Nello specifico però analizzeremo l’ipotesi dell’abbreviato condizionato e nello specifico il caso dell’acquisizione documentale.

Riguardo il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), il divieto di acquisire ulteriori prove riguarda solo quelle concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità del reato all’imputato, ma non i documenti riguardanti sia l’accertamento di responsabilità, sia l’accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici.

Conseguentemente l’acquisizione di prova documentale è pacificamente consentita e deve ritenersi illegittima la dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla difesa dell’imputato in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l’eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 bis c.p.p., o art. 422 c.p.p. e, a maggior ragione, successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 c.p.p., comma 3, ammette dopo la costituzione delle parti.